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La Circolare su Quota 100

La circolare 11/2019 dell’INPS elenca le norme che disciplinano la PENSIONE QUOTA 100

I lavoratori  possono già presentare la domanda,attraverso i servizi online INPS. Il requisito  per l’accesso alla quota 100 sono 62 anni di età e 38 anni di contributi. 

Sono previste finestre  per la decorrenza della pensione che variano a seconda dell’appartenenza al settore pubblico o privato e alla tipologia di lavoratore.

I lavoratori dipendenti del privato e i lavoratori autonomi devono aspettare tre mesi. Per chi aveva già il requisito allo scorso 31 dicembre 2018, la prima decorrenza utile è il primo aprile 2019

I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono invece aspettare sei mesi. Se hanno maturato il requisito fra il primo e il 29 gennaio 2019, la prima decorrenza utile è fissata al 1° agosto 2019. Se il diritto alla quota 100 è perfezionato dal 30 gennaio 2019, la prima decorrenza cambia a seconda della gestione.

Il personale della Scuola  applica  le regole previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per cui la decorrenza della pensione coincide con l’inizio dell’anno scolastico .

Come è noto, la legge consente di andare in pensione con la quota 100 anche cumulando contributi versati in diverse gestioni INPS. In questo caso, la decorrenza dipende dall’ultima attività lavorativa. Pertanto se l’ultimo impiego era nel privato, si applicherà la finestra trimestrale, se era nel pubblico quella semestrale.

La decorrenza, nel caso di cumulo, è sempre al primo giorno del mese successivo a quello della chiusura della finestra che viene applicata.

Attenzione  all’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro. Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che non si possano avere reddito da lavoro, dipendente o autonomo, ad eccezione di reddito da lavoro occasionale fino a 5mila euro, nel periodo compreso fra la decorrenza della pensione con la quota 100 e la maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. In presenza di redditi superiori al tetto consentito, si determina la sospensione della pensione per l’anno interessato.

Quota 100 da aprile

La c.d. "Quota 100" è  la misura di flessibilità individuata dal Governo per superare la Legge Fornero che consentirà il pensionamento anticipato senza “limiti e penalizzazioni” con nessuna  riduzione dell’assegno previdenziale

La combinazione età anagrafica/contributi è ormai nota da tempo: per andare in pensione con Quota 100 bisogna avere 38 anni di contributi, più un’ età anagrafica non inferiore ai 62 anni.

Ricordiamo che nella  bozza della manovra, arrivata alla Commissione Ue, si parla di una soglia minima di contributi di 38 anni per raggiungere il totale di 100 tra età e versamenti (si conferma che la logica del 64+36 e 63+37 non vale: sia a 63 anni che a 64 anni si andrà in pensione solo con 38 anni di contributi previdenziali e quota 100 diventerebbe quota 101 o quota 102). 

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Quota 100 in via sperimentale

 

​Nella bozza del Decreto è previsto che Quota 100 durerà solo un triennio dal 2019 al 2021 e si potrà andare in pensione  con i requisiti di  62 anni di età e 38 anni di contributi.

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Per i dipendenti del settore privato la prima uscita sarà Aprile 2019, ma solo per chi ha maturato i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2018.

Per i dipendenti del settore pubblico l'uscita sarà solo a Luglio 2019 con un applicazione di una finestra semestrale. Sarà necessario inoltre dare un preavviso alle amministrazioni di almeno sei mesi.​

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Se si sceglierà di aderire a questa forma di pensionamento anticipato si dovrà smettere di lavorare. Quota 100 infatti non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, se non nel limite di  5 mila euro annui.

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